Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Decreto di costituzione del gruppo di lavoro per la valutazione e la verifica delle istanze presentate per l’accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze relativamente alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria
Decreto di istituzione di un gruppo di lavoro per il supporto normativo al settore Organici di questo Ufficio.
Titolo VI – Responsabilità disciplinare (pdf, 147 kB)
Codice disciplinare, Codice di condotta, Organismi collegiali (UCPD) ed altra normativa utile (link al “vecchio” sito UST)
Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (link al sito MIUR)
Principali Leggi e regolamenti inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diritto di accesso e organizzazione degli uffici della P.A. (link al sito USR Lombardia)